Panorama di prali

"... Praly che al sole biancheggia di talco onde ferve la Val solitaria d'industrial lavoro"
(Dante Bertetti, 1908)

"Là l'ufficio telegrafico, le scuole comunali, due chiese: la chiesa valdese, e la chiesa cattolica ultimamente restaurata; una brigata di guardie di finanza, tutta insomma l'anima del Comune"
(Giuseppe Sallen, 1908)


WEBCAM:  Malzat - Pian Alpet - Panorama dal Bric Rond

Benvenuto nel sito Istituzionale del Comune di Prali
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Scritto da Prali   

AVVISO

  SI COMUNICA CHE DAL 26 GIUGNO 2012     I MINORI CHE VIAGGIANO DOVRANNO ESSERE MUNITI DEL PROPRIO DOCUMENTO DI VIAGGIO E NON POTRANNO PIÙ PERTANTO ESSERE ISCRITTI SUL PASSAPORTO DEI GENITORI.

Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali

o visitare il sito della Questura.

 
UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE - NOVITA' PDF Stampa E-mail
Scritto da Prali   
Mercoledì 01 Febbraio 2012 16:00

A seguito della modifica apportata all'art. 40 del D.P.R. 445/2000 dalla Legge di Stabilità per il 2012, dal 1° Gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti fra soggetti privati (cittadino ed imprese, banche, assicurazioni, etc…). Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi (servizio idrico, fornitura energia elettrica, trasporti pubblici, etc….) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

 
UFFICI COMUNALI - NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO PDF Stampa E-mail
Scritto da Prali   

SI COMUNICA CHE A FAR DATA DAL 14.03.2011

GLI UFFICI  SONO CHIUSI 

NELLA GIORNATA DEL MARTEDI'.

Per consultare i nuovi orari cliccare QUI o visitare la sezione "Informazioni uffici".

 

 
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE PDF Stampa E-mail

 CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

trasloco-        L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E  DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012.

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

direttamente all'ufficio anagrafe: FRAZIONE GHIGO, 16 – PRALI

per raccomandata, indirizzata a: COMUNE DI PRALI-Ufficio Anagrafe – FRAZIONE GHIGO, 16 – 10060 PRALI

per fax al numero 0121/806998

-  per via telematica tramite PEC:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

-per via telematica all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

 L'invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. 

Si precisa altresì che, nel caso in cui l’interessato richieda la residenza o il trasferimento di indirizzo in un’abitazione dove è già presente una famiglia occorrerrà anche la firma per accettazione di colui o colei che già occupano l’alloggio in questione, con allegato il documento di identità.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

 

MODELLI:

1) DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

2) ALLEGATO A)  PER CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

3) ALLEGATO B)  PER CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA   (*)

4) DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

(*)Paesi attualmente membri dell'Unione Europea:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Si precisa che la mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori nei modelli  comporta la non ricevibilità della domanda.

REGISTRAZIONI DELLE DICHIARAZIONI

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe  procederà immediatamente, e comunque entro i DUE giorni successivi, a registrare le dichiarazioni ricevute, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. L’Ufficio provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;

- nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all'AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e si darà immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;

- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

 
Bonus Famiglie Bolletta dell'acqua PDF Stampa E-mail
Scritto da Prali   

BONUS ALLE FAMIGLIE

PER LA BOLLETTA DELL'ACQUA

ANNO 2012

L’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” (ATO 3) ha confermato anche per l’ANNO 2012 l’agevolazione sull’acqua(*) per le famiglie in condizioni di disagio economico, che avranno così un risparmio sulla spesa per l’acqua.

CHI HA DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE

 gli utenti con parametro ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2011 inferiore o uguale a € 9.500,00.

COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE

la richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

A) dall’utente, sia intestatario di singola utenza sia facente parte di utenza condominiale;

B) da soggetti pubblici (Comuni, Consorzi Socio Assistenziali, Comunità Montane, etc …), corredata dell’elenco degli aventi diritto (domanda collettiva di agevolazione).

QUANTO VALE L’AGEVOLAZIONE:

l’agevolazione si applica esclusivamente all’unità abitativa di residenzaed è pari a:

-   30  euro/anno per un nucleo familiare fino a 3 persone;

-   45 euro/anno per un nucleo familiare maggiore di 3 persone.

 QUANDO RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE

La richiesta per ottenere l’agevolazione sulla bolletta 2012 va presentata al Comune di Prali entro il 31.12.2012 ed ha validità annuale.

La richiesta va presentata in forma cartacea al COMUNE DI PRALI per posta, fax (fax n° 0121/806998), per consegna diretta ovvero all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

scarica il modulo di domanda

Regolamento per l'applicazioni delle agevolazioni in base alla situazione economica equitalente (ISEE). 

Bonus acqua 2012

 
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